ATTUALITÀ
05 dicembre 2025

Sbiancamento dentale e confini professionali dell’estetista: valutazione normativa

Redazione Tueor Servizi

La possibilità per gli estetisti di eseguire trattamenti di sbiancamento dentale a carattere non terapeutico è al centro di un recente scambio istituzionale tra la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e il Ministero della Salute. Il confronto nasce dalla richiesta della Federazione, formalizzata con la nota Protocollo U N. 202509549 del 05-11-2025 recante “Attività di sbiancamento dentale da parte di estetisti”, volta a chiarire se tali prestazioni possano rientrare nel perimetro professionale dell’estetista quando effettuate utilizzando prodotti cosmetici non riservati ai dentisti.

Il nodo della classificazione: cosmetico o atto sanitario?
Nella nota trasmessa, la FOFI rileva che lo sbiancamento dentale, qualora realizzato con sostanze che rispondono alla definizione normativa di prodotto cosmetico, può effettivamente rientrare nella categoria dei cosmetici ammessi sul mercato e non necessariamente destinati a professionisti sanitari. La stessa legge 1/1990, che disciplina la professione di estetista, consente infatti l’utilizzo di prodotti cosmetici nell’esercizio dell’attività. Tuttavia, la Federazione solleva un quesito cruciale: lo sbiancamento dentale può essere considerato un trattamento eseguibile sulla “superficie del corpo umano”, così come richiede la normativa per l’attività di estetista? Per sciogliere questo dubbio, viene chiesto un parere al Ministero.

Il chiarimento
Il Dicastero ha ritenuto opportuno richiedere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con successive note (prot. n. 38868 dell’11/11/2025 e n. 39548 del 14/11/2025), un approfondimento sul quesito. L’analisi parte dalla definizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge n. 1/1990, secondo cui l’attività dell’estetista riguarda: “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico”. La risposta fornita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pur riconoscendo che lo sbiancamento dentale agisce sulla porzione esterna dei denti, ricorda come i denti non possono essere considerati parte della superficie del corpo umano, ma costituiscono un organo interno al cavo orale. Da ciò deriva una conclusione netta: lo sbiancamento dentale non rientra tra le attività esercitabili dagli estetisti ai sensi della normativa vigente. Pertanto dalla valutazione emerge un orientamento chiaro: anche quando si utilizzano prodotti cosmetici non riservati ai dentisti, l’estetista non può eseguire trattamenti di sbiancamento dentale, poiché si tratta di un’attività che non ricade nel perimetro definito dalla legge n. 1/1990.

Immagine di copertina by Africa Studio/Adobe Stock.

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