ATTUALITÀ
06 ottobre 2025

Il rapporto tra professionisti, medici e intelligenza artificiale è definito per legge dal 10 ottobre 2025

Patrizia Gatto

L’Italia ha ora una propria legge sull’intelligenza artificiale (L. 23 settembre 2025, n. 132). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, entrerà in vigore il 10 ottobre. Composta da 28 articoli, la legge delega al Governo l’emanazione di decreti legislativi attuativi in diversi settori, tra cui quello sanitario, e si inserisce nel quadro delineato dall’AI Act europeo, operando scelte demandate al legislatore nazionale e chiarendo questioni di rilievo.

In sintesi, la legge italiana sull'IA si caratterizza per un approccio “umanistico” e prudente, che mira a integrare l'efficienza tecnologica con la salvaguardia delle prerogative umane, etiche e interpretative, soprattutto nei settori professionali e giudiziari.

Tra gli articoli che riguardano il settore sanitario, particolare rilievo assume l’articolo 7, intitolato “Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità”. Tale disposizione stabilisce che l’impiego dell’intelligenza artificiale deve avere come finalità il miglioramento del sistema sanitario, della prevenzione, della diagnosi e della cura, nel pieno rispetto dei diritti della persona.

L’IA è concepita come uno strumento di supporto al medico, senza sostituirne il ruolo decisionale: la responsabilità finale rimane in capo al professionista sanitario. L'assenza di regole chiare avrebbe potuto portare a insicurezza clinica e decisioni inappropriate, delegando a un algoritmo scelte vitali per i pazienti, mentre la legge, secondo molti commentatori definisce un perimetro etico e giuridico. Certamente le leggi basate su principi rimangono un po' lacunose, se pur l’intento è di rafforzare il sistema sanitario senza sostituire la decisione medica, garantendo il diritto all’informazione e promuovendo l’inclusione delle persone con disabilità. L’uso della IA agirà piuttosto come uno strumento di supporto nei processi clinici, lasciando la responsabilità e la decisione finale al professionista sanitario. Questo è cruciale per garantire sicurezza, appropriatezza e il mantenimento della relazione medico-paziente. Gli art. 8, “Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario”, e 9, “Disposizioni in materia di trattamento di dati personali” si concentrano sulla ricerca scientifica e sulla valorizzazione dei dati sanitari, consentendo l'uso secondario dei dati pseudonimizzati per nuove ricerche.

L'articolo 10 prevede una piattaforma nazionale di IA per il supporto all'assistenza territoriale, gestita da Agenas e integrata con il Fascicolo Sanitario Elettronico. Questa piattaforma offrirà supporto clinico ai professionisti sanitari e servizi interattivi ai cittadini (suggerimenti non vincolanti su percorsi di cura, accesso ai servizi, ecc.). Rinviando a più esaustivi articoli che pubblichiamo sulle nostre piattaforme on line, vogliamo qui attenzionare altri articoli di interesse per gli odontoiatri. L’art. 13, “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”, declara:

  1. l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
  2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice “ed esaustivo.”

Dobbiamo ammettere che questo articolo è molto esplicito.

Infine l’art. 26, “Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali”, va tenuto in considerazione e commentato da medici legali e odontoiatri forensi, in quanto in presenza di un contenzioso con profili penali, l’eventuale reato commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale comporterebbe delle conseguenze non indifferenti.

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