ATTUALITÀ
08 agosto 2025

Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali: cosa cambia per l’odontoiatra

Biancucci P.

Nella pratica clinica odontoiatrica è in aumento quello che viene definito “workflow digitale”, vale a dire la serie di step affidati a strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Fina da quando il paziente entra nello studio dentistico, dove viene accolto dal personale che fa compilare e firmare i dati anagrafici e la privacy, poi riportati sul programma di gestione, per continuare con la prima visita, anamnesi, esame obiettivo, eventuali RX, diagnosi, piano di terapia, consensi informati, preventivo e modalità di pagamento.

Nel corso della terapia ci sarà anche lo scambio dei file tra protesista e odontotecnico. Tutto questo avviene grazie all’utilizzo di piattaforme digitali per la gestione di dati personali, clinici, immagini radiografiche e referti odontoiatrici. Ma tali pratiche comportano una serie di responsabilità specifiche in materia di tutela della privacy da parte dello studio nei confronti dei pazienti, come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 marzo 2025 che richiede particolare attenzione da parte degli odontoiatri nell’approccio quotidiano alle tecnologie digitali. Proprio su questo delicato argomento, spesso poco conosciuto dai clinici, abbiamo intervistato l’avvocato Michele Lucca del foro di Udine, partner Legalnext, socio SIOF (società italiana di odontoiatria forense) tra i cultori del diritto ed esperto in questo settore.

Avv. Lucca, come informarsi sulle regole vigenti della piattaforma digitale?
Prima di caricare dati clinici, referti o immagini dei pazienti su una piattaforma digitale, è indispensabile conoscere in modo preciso le condizioni di utilizzo e l’informativa sulla privacy predisposta dal gestore del servizio. È fondamentale comprendere se la piattaforma provvederà a eliminare i dati subito dopo l’elaborazione o se, al contrario, li conserverà per finalità ulteriori, come il miglioramento del proprio sistema automatico tramite l’addestramento con dati reali. In alcuni casi, la piattaforma permette all’utente di scegliere come gestire i dati, rendendo ancora più importante una verifica attenta delle opzioni disponibili e delle conseguenze per la riservatezza dei pazienti.

In cosa consistono la supervisione e la responsabilità dell’odontoiatra?
Nell’ambito dell’odontoiatria, così come per ogni disciplina sanitaria, il ruolo del professionista rimane centrale e insostituibile. Anche quando ci si avvale di sistemi digitali che restituiscono automaticamente interpretazioni o valutazioni, il giudizio finale deve restare una prerogativa dell’odontoiatra. È necessario assicurare la propria supervisione in tutte le fasi del processo: dall’adozione e valutazione iniziale del sistema digitale, passando per la raccolta dei dati, fino all’analisi del risultato. Soltanto la presenza qualificata del clinico consente di prevenire i rischi che l’elaborazione automatizzata può generare, specialmente quando la salute del paziente potrebbe esserne influenzata. Il professionista deve sempre verificare personalmente le diagnosi e le indicazioni prodotte in modo automatico, in particolare se il sistema utilizzato non è stato specificamente progettato per applicazioni cliniche o non ha ottenuto le necessarie certificazioni come dispositivo medico.

Quali i presupposti di liceità e di trasparenza da parte dello studio dentistico nei confronti del paziente?
Lo studio odontoiatrico è tenuto a disporre di una solida base giuridica per poter trattare i dati personali dei pazienti. Di norma ciò avviene attraverso il consenso informato, ottenuto per iscritto in modo trasparente, oppure, in alcuni casi, in forza di un interesse pubblico sancito dalla legge. Ogni trattamento dei dati deve essere accompagnato da una comunicazione chiara e accessibile al paziente: egli deve essere messo a conoscenza delle finalità per cui i propri dati vengono utilizzati, delle modalità di conservazione, delle persone e delle strutture che vi avranno accesso, dei tempi di conservazione e delle garanzie offerte per la loro tutela. Una corretta informativa rafforza il rapporto di fiducia tra professionista e paziente e, allo stesso tempo, costituisce uno dei presupposti di liceità richiesti dalla normativa.

Avvocato, cosa vuol dire “valutazione d’impatto”? E quali sono le misure di sicurezza?
Prima di introdurre un nuovo sistema digitale per la gestione di dati clinici all’interno dello studio, l’odontoiatra ha la responsabilità di eseguire una valutazione accurata e preventiva dei possibili rischi correlati. Questo processo, chiamato valutazione d’impatto, è indispensabile per individuare eventuali punti critici, come la divulgazione accidentale di dati o l’utilizzo degli stessi per scopi non autorizzati. L’analisi, che deve precedere l’attivazione del sistema, consente di adottare le adeguate misure tecniche e organizzative per minimizzare tali rischi. È fondamentale garantire la sicurezza delle informazioni attraverso l’adozione di tecniche di anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati, ove possibile, e permettere l’accesso solo al personale espressamente autorizzato. La sicurezza informatica va preservata con sistemi di accesso protetti, aggiornamenti regolari dei dispositivi e misure contro intrusioni o attacchi, al fine di tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati sanitari gestiti nello studio.

Perché il provvedimento del garante per la privacy interessa anche l’odontologo forense?
Il provvedimento del Garante per la privacy impone all’odontoiatra forense un ruolo di particolare attenzione e rigore nell’ambito delle valutazioni medico-legali legate alla responsabilità professionale degli odontoiatri. Nella sua attività di supporto al medico legale, l’odontoiatra forense assume la responsabilità di una verifica approfondita e scrupolosa dei dati clinici, referti e immagini radiografiche, soprattutto quando questi vengono acquisiti, trattati o analizzati mediante sistemi digitali o automatizzati. Il provvedimento sottolinea l’importanza di “fare le pulci” con ancora maggiore dettaglio, cioè di indagare eventuali inadempienze o omissioni relative alla corretta gestione, sicurezza e tutela dei dati sanitari da parte dell’odontoiatra oggetto di contestazione. Ciò significa valutare non solo la correttezza clinica e tecnico-professionale dell’operato, ma anche verificare se sono stati rispettati gli obblighi normativi riguardo al consenso informato, alla trasparenza sull’uso dei dati, alla sicurezza delle informazioni e alla supervisione umana nelle procedure di elaborazione dei dati digitali. Questa diligenza rafforzata è fondamentale per individuare eventuali nuove responsabilità o criticità legate al trattamento dei dati e all’uso di tecnologie digitali, elementi che possono influenzare significativamente la fondatezza delle richieste risarcitorie. In definitiva, il provvedimento accentua per l’odontoiatra forense l’onere di un’indagine più dettagliata e integrata, con il compito di fornire perizie ancora più complete e precise, capaci di tutelare il diritto alla salute e alla privacy del paziente, ma anche di garantire un’efficace difesa professionale nei contesti di contenzioso medico-legale.

 

Immagine di copertina by thodonal/Adobe Stock.

Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising

 

Copyright © 2026 management odontoiatrico Tutti i diritti riservati - P. Iva 09954760014
CREDITI