ATTUALITÀ
12 marzo 2021

La formazione ECM sarà requisito indispensabile ai fini assicurativi

Redazione Management Odontoiatrico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito del positivo responso del Ministero della Salute, ha predisposto uno schema di Decreto che vede soggette le coperture assicurative per medici e odontoiatri al conseguimento di almeno il 70% dei crediti formativi previsti per il triennio. Lo schema del decreto, all’articolo 3, comma 8, contiene la seguente disposizione: “L’assolvimento da parte dei soggetti responsabili del danno, anche se operanti a qualsiasi titolo presso la struttura, di un numero di crediti in materia di educazione continua in medicina inferiore al 70 per cento dei crediti relativi al triennio formativo antecedente alla data di verificazione del danno, è causa di esclusione dell’operatività delle coperture di cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3 della Legge, fermo restando l’onere della prova dell’adempimento a carico dei responsabili o delle strutture interessate dalla richiesta risarcitoria. In caso di azione diretta e nell’ipotesi di copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie prestata dalla struttura attraverso le analoghe misure di cui all’articolo 10, comma 1, della Legge, le eccezioni di inoperatività non sono opponibili al danneggiato, fatto salvo il diritto di rivalsa dell’impresa assicurativa o della struttura nei confronti dell’assicurato o del responsabile”.

Per consultare la legge Gelli-Bianco clicca QUI.

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