ATTUALITÀ
19 giugno 2025

L’importanza del CTU nei casi di responsabilità sanitaria

Biancucci P.

Malgrado il Giudice sia definito peritus peritorum, per dirimere questioni tecniche complesse può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è una delle figure centrali nell’ambito di un procedimento, tanto che ogni giudice, per formulare il proprio giudizio in una materia a lui sconosciuta e poco comprensibile nella sua complessità, si avvale di specialisti, i cui nominativi sono contenuti nell’apposito Albo nazionale.

La CTU è una consulenza disposta dal giudice nell’ambito di un procedimento giudiziale, la cui finalità è di consentire l’acquisizione di informazioni utili e fruibili per pervenire ad una decisione equa. Il ruolo del CTU in ambito sanitario è di supportare l’organo giudicante fornendogli i chiarimenti e le risposte tecniche ai quesiti formulati, per consentirgli di pervenire al giudizio finale (sentenza, ordinanza). Concentrandosi sull’ambito civilistico (più frequente in odontoiatria), ai sensi dell’art. 61 c.p.c., il CTU è un ausiliario del Giudice e opera in un rapporto strettamente fiduciario senza esercitare attività decisoria: purtroppo, talvolta, la relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio si tramuta, praticamente, nella sentenza!

La Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), all’art. 15 ha previsto che in tutti i procedimenti, penali e civili, aventi per oggetto la responsabilità professionale sanitaria, sia necessario il collegio peritale composto da uno specialista in Medicina legale e da uno o più Specialisti di branca. Per non affidarsi al solo buon senso e alla serietà dei professionisti, la collegialità è diventata un obbligo deontologico, introdotto dall’art. 62 del codice di Deontologia Medica, fino a sfociare in un obbligo di legge con il succitato art. 15, malgrado e purtroppo non sempre osservato dai giudici. Gli specialisti di branca devono avere una conoscenza specifica, approfondita e pratica dell’oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti all’Albo Nazionale. La legge stabilisce che negli Albi devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti e che, in sede di revisione degli albi, sia indicata l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati. Gli albi devono essere aggiornati almeno ogni cinque anni per garantire, oltre un’adeguata rappresentanza medico-legale, anche quella di professionisti esperti nelle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina.

Purtroppo ancora oggi gli incarichi di Consulenza Tecnica d’Ufficio relativi ai casi di presunta responsabilità professionale sanitaria, sono talora assegnati a non specialisti in Medicina Legale o solo a medici legali, senza rispettare l’esigenza collegiale indispensabile per una corretta valutazione, oppure a medici privi di specializzazione nella disciplina specifica, ma “esperti” in branche non attinenti alla patologia in discussione. Ciò comporta un grave pregiudizio per coloro che si rivolgono alla Giustizia a legittima tutela dei loro diritti, ma anche per coloro che sono coinvolti nella vicenda dal punto di vista professionale. Il ruolo del CTU medico-legale è fondamentale non solo per le necessarie competenze medico-chirurgiche (altrimenti non riuscirebbe ad interloquire efficacemente con il collega clinico), ma anche grazie alle proprie capacità di equilibrio, equidistanza (o equiprossimità) dalle parti e di guida del co-CTU clinico.

Il medico legale deve affiancare il clinico (nel nostro caso l’odontoiatra) nella scelta e nella condivisione della letteratura scientifica di riferimento, nell’individuazione delle linee guida più autorevoli e delle migliori evidenze scientifiche relative al momento in cui il professionista si è trovato ad operare. Ma la legge 24/2017 ha ulteriormente aggravato il carico che pesa sulle spalle del bravo CTU medico legale, in particolare con l’art. 8: la capacità di favorire la conciliazione delle parti, ex art. 696 bis c.p.c. che non significa solo “adesso mettetevi d’accordo”, bensì comporta un lavoro molto lungo e complesso, che richiede una specifica formazione nell’accompagnare le parti con coraggio e competenza. Purtroppo alcuni colleghi ne fanno anche una questione di onorario “non sono pagato abbastanza per fare tutto questo”: se così è, meglio astenersi.

Immagine di copertina by JYPIX/Adobe Stock.

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