ATTUALITÀ
24 luglio 2023

L’osservatorio permanente FISM e l’annoso problema dell’Albo Nazionale dei CTU

Lo scorso 6 luglio 2023 la SIOF, rappresentata dalla presidente Dr.ssa Gabriella Ceretti e dal segretario nazionale Dr. Gianni Barbuti, ha partecipato all’incontro programmatico organizzato all’Università la Sapienza di Roma dalla prof.ssa Frati e dal prof. Fineschi, incentrato sulla realizzazione dell’Albo Nazionale dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti.

Ad attivare l’iniziativa, la FISM (Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche), con il suo presidente prof. Loreto Gesualdo e il segretario, prof. Macrì. Scopo di questo incontro, come altri che l’hanno preceduto, quello di intraprendere positive iniziative atte ad affrontare l’irrisolto problema della creazione di un Albo Nazionale dei CTU in materia sanitaria.

D’obbligo un po’ di storia.
La lungimirante legge 24/2017 (c.d. Bianco-Gelli) all’art. 15 stabiliva che nei procedimenti civili e penali aventi oggetto la responsabilità sanitaria, l’espletamento della consulenza tecnica in ambito civile (o della perizia in ambito penale) fosse affidato ad un collegio, composto da un medico legale e da uno o più specialisti di branca, scelti fra quelli iscritti all’Albo del Tribunale.

Fin qui nulla di nuovo, se non l’obbligo per legge della presenza dello specialista medico legale.
L’aspetto di rilevanza era costituito dall’introduzione per la prima volta dei requisiti per potersi iscrivere all’albo.
Al comma 2 viene esplicitamente riportato che devono essere indicate e documentate le specializzazioni, nonché l’esperienza professionale maturata. Continua poi l’art. 15 indicando altri profili dei consulenti (come la capacità mediatoria acquisita tramite opportuno corso di preparazione) e introducendo il principio di revisione, sulla base del numero degli incarichi conferiti e quelli revocati, ovvero un barlume di valutazione della capacità del CTU. Sempre nel predetto articolo si introduce il criterio di aggiornamento dell’albo con cadenza “almeno quinquennale”.

Tutto bene? Non tanto.
Di fatto, come noto la Gelli-Bianco manca, more solito per le leggi di questo Paese, dei decreti attuativi, per cui tutto quanto riportato nel detto articolo 15 non è stato messo in pratica, se non per la buona volontà dei singoli Tribunali e Ordini dei Medici ed Odontoiatri. Ma a livello nazionale non esiste nulla di organico.
A dire il vero nel 2018 vi fu un incontro fra CSM e FNOMCeO con la produzione di un protocollo d’intesa articolato su 18 punti, estremamente dettagliato che prevedeva, appunto, non solo la creazione di un Albo Nazionale, ma anche precisi criteri (diciamo “meritocratici”) molto stringenti per potervi accedere. Non solo, ma il detto protocollo d’intesa prevedeva un’estensiva applicazione dello strumento informatico, molteplici automatismi per il controllo del numero degli incarichi, delle tempistiche di assolvimento e quant’altro di utile per fornire al magistrato un elenco aggiornato e preciso di specialisti sia medico-legali che soprattutto di branca, nonché odontoiatri, anch’essi suddivisi per peculiari specializzazioni.

Il detto protocollo è purtroppo rimasto sulla carta.
Il motivo? I costi della sua realizzazione e la mancanza di un soggetto in grado e/o autorizzato a farlo.
Anche la recentissima “riforma Cartabia” della giustizia civile, non ha in alcun modo previsto uno specifico comma (fra quelli che in numero sterminato caratterizzano l’unico articolo della legge) per le modalità e i requisiti del delicato aspetto della responsabilità sanitaria, preoccupandosi unicamente che gli albi siano frequentemente revisionati e “si dia spazio ai giovani”.

Ora, pur non avendo nulla contro i “giovani” si osserva che l’estrema delicatezza della materia medica non possa prescindere da un percorso professionale che, inevitabilmente, richiede almeno “qualche anno” per completarsi. L’incontro del 6 luglio, presenti le principali società medico-scientifiche d’Italia, riporta alla luce l’intento di realizzare l’ambizioso progetto delineato dalla Bianco-Gelli e soprattutto dal protocollo del 2018.

Come possono intervenire Società come la SIOF, in questo percorso costruttivo?
Come detto, non basta stilare un elenco di specialisti.
Bisogna anche stabilire le regole per poter essere iscritti in tale elenco: dall’esperienza professionale, all’attività scientifica e giudiziaria, fino a quella mediatoria. E anche le regole di revisione e controllo, visto che a tutt’oggi dal detto Albo si esce solo per volontà dell’iscritto o per decesso!
La SIOF potrà pertanto fattivamente contribuire alla definizione dei parametri di valutazione e contribuire alla creazione del sistema di acquisizione e composizione dell’Albo, nonché di revisione.

In conclusione: ognuno di noi, come cittadino o come professionista, vorrebbe trovare giustizia ed essere giudicato per il tramite del parere di soggetti preparati ed esperti. Dunque, l’iscrizione all’Albo dei Consulenti e dei Periti, non deve più essere una “lista di collocamento” di neolaureati (nulla contro i giovani, ma l’esperienza è di fondamentale aiuto quando si deve giudicare un presunto errore medico), bensì un autorevole e referenziato strumento che permetta al magistrato di nominare la “persona giusta” per il caso concreto.


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