CONSULENTE FINANZIARIO
22 febbraio 2024

Aggregazione tra professionisti: anche i dentisti in attesa di importanti novità dal DDL al Governo per la riforma fiscale

MpO & Partners

In tema di attività odontoiatriche appare evidente come negli ultimi anni la tendenza dei professionisti a svolgere l’attività attraverso il modello (predominante) dello studio mono-professionale si sta costantemente affievolendo e si sta orientando verso strutture più organizzate e competitive. Infatti, la domanda del “settore dentale” è sempre più articolata e specialistica e per questo emerge la necessità, negli odontoiatri, di creare realtà in cui si integrano maggiori e diversificate competenze.

Ad oggi, in Italia, la forma di aggregazione più utilizzata tra i dentisti è lo studio associato anche se vi è l’opportunità di poter svolgere l’attività professionale attraverso organizzazioni più strutturate quali, ad esempio, le società a responsabilità limitata. Tale opportunità è stata introdotta dall’articolo 1, comma 153 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Entrata in vigore il 29/08/2017) la quale prevede espressamente che “L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L’esercizio dell’attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge”.

 E per lo svolgimento dell’attività professionale attraverso le Società Tra Professionisti?
Già da qualche anno il tema dell’aggregazione professionale (e, in generale, sull’organizzazione e riorganizzazione dello studio professionale) ha evidenziato tutti i limiti (e gli ostacoli) di una normativa in materia, ad oggi vigente, che, soprattutto in ambito fiscale, penalizza fortemente le aggregazioni tra professionisti non solo nella forma di studio associato e di società a responsabilità limitata ma anche (e soprattutto) in quella di società tra professionisti (STP). Infatti, a differenza delle operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale, dove la maggior parte avvengono usufruendo del c.d. regime di neutralità fiscale, tale trattamento non viene riservato a nessuna forma di riorganizzazioni tra professionisti.

Nell’odierno scenario dei professionisti in Italia si evidenzia come, ad esempio, l’operazione di trasformazione (o conferimento) di uno studio associato (o anche di uno studio organizzato sotto forma di ditta individuale) in una società tra professionisti può essere una scelta strategica per diversi motivi. Tra i principali vantaggi vi è la possibilità di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato e di operare in un contesto più flessibile e dinamico. Inoltre, la trasformazione (o il conferimento) in una società tra professionisti può consentire una migliore gestione delle risorse, la diversificazione delle competenze, la specializzazione (sempre più richiesta dalla clientela) e l’accesso a nuovi mercati. Come anticipato precedentemente tali vantaggi, però, vengono in buona parte annullati proprio dalla normativa fiscale vigente (e dagli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria contenuti nelle risoluzioni 107 e 125 del dicembre 2018) la quale può comportare significativi oneri fiscali per i professionisti coinvolti nell’operazione frenando fortemente i progetti di aggregazione tra professionisti.
In tale contesto negli ultimi tempi il dibattito sulla neutralità fiscale delle operazioni di trasformazione e conferimento degli studi associati (ma anche di studi professionali organizzati sotto forma di ditte individuali) in società tra professionisti ha preso sempre più piede.

A tal proposito (su pressione anche di Ordini professionali, associazioni di categoria, etc.) è intervenuto il Legislatore Fiscale con la c.d. Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 9 agosto 2023) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 ed entrata in vigore il 29 agosto 2023.
Tale norma stabilisce che il Governo adotti, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Il testo è composto da 20 articoli raggruppati in 5 titoli:

  • Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
  • Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), giochi (art. 13);
  • Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 14-18);
  •  Titolo IV – Testi unici e codici (art. 19);
  •  Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 20).

 Tra le tante norme del disegno di legge, per quanto concerne il tema delle aggregazioni tra professionisti, molto importante è quella contenuta nel Titolo II, Capo 1, Articolo 5 (Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche), punto 1, lettera f), punto 1.4 la quale prevede che “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”… “la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.

Pertanto, rendere neutrali le operazioni di riorganizzazione tra professionisti potrebbe finalmente dare un concreto impulso per far uscire i professionisti dalla storica propensione allo svolgimento dell’attività professionale in forma autonoma. Questo aspetto riveste particolare importanza per incentivare l’evoluzione che sta avvenendo nel mondo delle professioni e, quindi, incentivare la costituzione di strutture professionali più complesse (di conseguenza più competitive) senza penalizzare, da un punto di vista fiscale, le parti coinvolte nelle operazioni di riorganizzazione. A tale proposito si rileva che il disegno di legge è stato presentato proprio con l’obiettivo di istituire un quadro normativo che promuova la neutralità fiscale in queste operazioni.

Infatti, nella relazione è specificatamente indicato che “il legislatore delegante, nell’ottica del sostegno all’aggregazione nell’ambito delle attività di lavoro professionale, ha inteso introdurre criteri di razionalizzazione e semplificazione della materia, nonché equiparazione rispetto a quanto già previsto per le attività d’impresa. In quest’ottica viene prevista, similmente a quanto accade per le imprese, la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione, incluso il “passaggio” da associazioni professionali a società tra professionisti (STP)”. Se tutto sarà confermato le nuove disposizioni potrebbero dare un forte impulso alle operazioni di aggregazione tra professionisti con la creazione di società tra professionisti o di studi associati.

Pertanto, in conclusione, occorre non solo perseguire una strategia che tenda a rimuovere tutti i limiti ed ostacoli precedentemente evidenziati ma è necessario anche intervenire con strumenti di incentivazione e di promozione capaci di incrementare la propensione all’aggregazione professionale. È necessario, e urgente, un rapido intervento del legislatore per agevolare i processi aggregativi fra i professionisti che avrebbero positive ripercussioni non solo in termini di maggior gettito fiscale ma anche su altri indicatori quale, a esempio, la continuità in termini di mantenimento e incremento dei posti di lavoro.

Immagine di copertina by pressfoto - Freepik
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