CONSULENTE FINANZIARIO

10 gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: introdotto il credito d’imposta

By Maurizio Quaranta



Per quanto concerne la Legge di Bilancio 2020 che, dopo essere stata approvata oltre che regolarmente pubblicata in tempo utile sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore con il 1° Gennaio 2020 confermando la “morte” sia del superammortamento che dell’iperammortamento che sono stati sostituiti dal credito di imposta 2020 per gli investimenti che si effettueranno a partire dal 1° Gennaio di quest’anno.
Questo articolato della Legge di Bilancio è definitivo e al settore odontoiatrico, ovviamente solo per quanto concerne quest’argomento, poco importa che inizi ora la fase due per la Legge di Bilancio 2020, perché la stessa riguarda quelle poche norme che avranno una decorrenza differita, come nel caso della plastic tax e della sugar tax, e tocca solo gli 884 commi dell’articolato che necessitano dei decreti attuativi per diventare pienamente operativi.
Restiamo quindi focalizzati sul “Cosa cambia”, sul “a chi è rivolto questo Bouns fiscale” e “sui limiti temporali e del tetto massimo detraibile”.
Fondamentalmente e ricapitolando quanto già espresso mentre la Legge di Bilancio era in approvazione, bisogna sapere che:
a) Il credito d’imposta 2020 riconosciuto per l’acquisto di macchinari nuovi (sostanzialmente il vecchio superammortamento) è ora definito nella misura del 6%, del costo, sino a un tetto massimo di 2 milioni di euro;
b) Il credito d’imposta 2020 per l’acquisto di macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica dell’impresa 4.0 (sostanzialmente il vecchio iperammortamento rivolto solo alle società e che continua a escludere i liberi professionisti) prevede solo diverse percentuali per il bonus fiscale, che sono calcolate in base alla tipologia dell’investimento e che sono del 40% piuttosto che del 20% del costo, in funzione delle caratteristiche del prodotto, che deve ricondursi a quanto già previsto per i beni materiali dell’Industria 4.0, e al fatto che l’importo dell’investimento sia inferiore a 2,5 mln di Euro (40%) piuttosto che sia invece ricompreso tra i 2,5 e i 10 mln di Euro (20%). Le altre percentuali sono del 15% del costo per gli investimenti per beni immateriali della citata Industria 4.0, così come già previsto nell’allegato B della stessa, per servizi e software digitali con un tetto massimo, che è stato fissato a 700 mila euro d’investimento e del 6% del costo per gli investimenti diversi da quelli sopra menzionati;
c) Questo credito d’imposta è fruibile sia dalle imprese (come per il vecchio superammortamento e per il vecchio iperammortamento) che dai professionisti con reddito di lavoro autonomo, anche svolto in forma associata (ovviamente sempre e solo per il superato superammortamento), con la sola esclusione di quei liberi professionisti che hanno optato per il regime forfettario. Altri limiti di detraibilità del credito di imposta? Il tetto d’imposta detraibile, che è fissato a due milioni di euro oltre che l’esclusione dai benefici di tutti i mezzi di trasporto e dei beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
d) La durata della fruibilità del credito d’imposta è ora ridotta, rispetto ai previgenti superammortamento e iperammortamento a soli cinque anni (e questo può anche essere un vantaggio), ma a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre rimane invece invariato il limite temporale per l’applicazione del credito d’imposta che riguarda tutti i beni acquisiti tra l’1/1/2020 ed il 31/12/2020, che potranno essere installati anche entro il 30 Giugno 2021 a condizione che l’ordine sia stato regolarmente accettato dal fornitore entro il 31/12/2020 e che sia altresì avvenuto il pagamento di un acconto in misura almeno del 20% del costo di acquisizione. Mi sembra quasi inutile precisare che restano esclusi dal credito d’imposta i beni acquistati entro il 31/12/2019 con pagamento di un anticipo pari al 20% e con installazione effettuata entro il 30/6/2020 perché gli stessi già fruiscono del più favorevole bonus fiscale precedente, sia esso da superammortamento piuttosto che da iperammortamento.
Un consiglio? Siamo solo agli inizi del 2020 e abbiamo un anno di tempo per fruire a pieno titolo del Bonus Fiscale da superammortamento o iperammortamento: non sprechiamolo! Vi suggerisco quindi, esattamente come faccio ogni anno con gli studi odontoiatrici e con i laboratori odontotecnici con i quali sono in contatto, di predisporre al più presto (meglio ancora sarebbe se fosse già stato effettuato nell’ultimo trimestre dell’esercizio precedente) un budget relativo agli investimenti da effettuare nel 2020, così da individuare per tempo le attrezzature sulle quali incominciare ad interessarsi, per poterle visionare e per chiedere un preventivo sul quale poi avviare una trattativa con il proprio fornitore di fiducia. Diversamente si rischierà di trovarsi, domani, già a dicembre 2020 a effettuare le solite corse pur di riuscire a realizzare degli acquisti, ovviamente affrettati e spesso addirittura poco oculati, solo perché costretti ad agire sotto la solita pressione del solito fatturato sempre costantemente ed esattamente raggiunto come negli esercizi precedenti. Peccato che se questo fatturato lo si è effettuato lesinando nuovamente sugli investimenti, si riproponga la solita situazione del solito commercialista che presenta la solita valanga di tasse da pagare, cosa che continua a rendere felice lo stato italiano che tifa per i professionisti che pensano di risparmiare, non investendo, e che continueranno − lamentandosi − a pagare le solite vituperate tasse.
Ho usato troppe volte l’avverbio “solito” e vi chiedo scusa per il lessico, ma è quello che da anni “di solito” continuo a vedere, tranne con coloro che, ascoltandomi o ascoltando il buon senso, arrivano oramai a prevedere anche gli investimenti per rinnovare ed innovare il proprio studio o il proprio laboratorio, usando gli investimenti “anche” al fine di perequare la politica della dichiarazione dei redditi.
Ad maiora semper.