CONSULENTE DI ORGANIZZAZIONE
18 maggio 2025

La cessione della quota di Studio Associato: risvolti anche nel passaggio al regime forfettario?

Riccardo Conti

Negli ultimi anni, il regime forfettario ha rappresentato una delle scelte fiscali più appetibili per i liberi professionisti, grazie alla sua semplicità gestionale e al trattamento fiscale agevolato, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività) sul reddito conseguito durante il periodo d’imposta. Tuttavia, l’accesso e la permanenza nel regime forfettario sono subordinati al rispetto di numerosi requisiti e limiti, tra cui l’assenza di partecipazioni in associazioni professionali.

Regime forfettario: requisiti di accesso e incompatibilità con le associazioni professionali
Com’è noto, la normativa di riferimento per il regime forfettario è contenuta nella Legge n. 190/2014, art. 1, commi 54-89, che disciplina i criteri di accesso e le cause di esclusione. Tra queste, viene espressamente indicata l’incompatibilità con la partecipazione a società di persone, associazioni tra professionisti o imprese familiari. In particolare, il legislatore stabilisce che “non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.” All’interno della circolare n. 9/2019, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che la detenzione di quote in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari o aziende coniugali costituisce un motivo di esclusione a prescindere dall’entità della quota posseduta o dalla natura dei rapporti lavorativi con l’imprenditore o il professionista operante in regime agevolato. Tuttavia, tale condizione non si applica se il contribuente provvede alla rimozione della causa ostativa nell’anno precedente a quello di accesso al regime agevolato. Per rendersi “idonei” all’ingresso nel regime forfettario è quindi necessario dismettere tale partecipazione, ad esempio mediante cessione della quota associativa.

La qualificazione reddituale dei proventi dalla cessione della quota associativa
Una delle novità introdotte dalla recente Riforma Fiscale riguarda la qualificazione reddituale dei proventi derivanti dalla cessione della quota dello studio associato. In precedenza, non vi era un’interpretazione univoca circa il trattamento fiscale di tali proventi (per maggiori dettagli sul tema si rimanda al seguente contributo: Le nuove regole fiscali per la cessione di quote negli studi associati); oggi, invece, basandosi sulle interpretazioni dell’insieme di modifiche disposte dal D.lgs. 192/2024, i proventi derivanti dalla cessione delle quote di associazioni professionali dovrebbero costituire reddito di lavoro autonomo. Nello specifico, infatti, una prima modifica apposta dal Correttivo Irpef-Ires all’art 17 TUIR, in materia di tassazione separata, introduce per il contribuente la possibilità di ricorrere a tale modalità di tassazione anche nel caso di cessione della partecipazione in associazioni professionali o società semplici che producono reddito da lavoro autonomo a patto che il corrispettivo venga percepito, anche in più rate, all’interno dello stesso periodo d’imposta. Di conseguenza, sono escluse dall’ambito di applicazione del regime di tassazione separata, le cessioni di partecipazioni in società commerciali che, pur svolgendo attività professionali, producono reddito d’impresa (Stp): in questi casi si continuerà ad applicare l’ordinario Capital Gain.

Reddito di lavoro autonomo o redditi diversi? I dubbi interpretativi
Lo snodo cruciale, nella realtà ancora da comprendere, riguarda la corretta collocazione reddituale dei proventi derivanti dalla cessione di quote in associazioni o società semplici: reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR) o redditi diversi (art. 67 TUIR)? La domanda, infatti, sorge spontanea, in conseguenza del fatto che è venuta meno, all’art. 67 TUIR (redditi diversi), l’esclusione prima prevista per le associazioni e le società semplici professionali. La riformulazione dell’art. 54 TUIR sembra fare propendere l’interpretazione per cui ora la plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali configuri reddito di lavoro autonomo. Difatti, all’interno del nuovo art. 54 TUIR, il legislatore ha esteso al lavoro autonomo il principio di onnicomprensività, già previsto per il lavoro dipendente, secondo il quale “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività (…)”. Se l’intenzione del legislatore è assimilare tali proventi a redditi di lavoro autonomo, qual è stata la logica sottostante alla modifica di cui all’art. 67 TUIR? Ciò genera non pochi dubbi interpretativi sul tema. In aggiunta, occorre rilevare che tale interpretazione poggia sul forte assunto che i proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali siano inquadrabili come afferenti all’abituale esercizio dell’attività professionale. A ben vedere, tali compensi i) derivano da un’operazione di carattere straordinario e ii) la loro natura è collegata strettamente alla sfera patrimoniale del socio, piuttosto che a quella professionale. Tale introito, dunque, a rigor di logica, non dovrebbe essere ricompreso all’interno del sopra citato principio di onnicomprensività di cui all’art. 54 TUIR, bensì, più correttamente, dovrebbe configurare capital gain da tassare in capo alla persona fisica (art. 67 TUIR).

Implicazioni pratiche per il professionista: il computo dei ricavi nel regime forfettario
In attesa di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria che confermi o meno l’inquadramento fiscale delle somme percepite a titolo di cessione di quote di studio associato come reddito da lavoro autonomo, un’ulteriore questione che si pone riguarda la fattispecie in cui un professionista, socio di uno studio associato, intenda accedere al regime forfettario. Nello specifico, una volta rimossa la causa ostativa rappresentata dalla partecipazione nell’associazione professionale mediante la cessione della propria quota, si porrebbe, per il professionista, il seguente interrogativo: i proventi derivanti dalla cessione della quota ceduta confluiscono nel volume di ricavi, attualmente fissato a 85.000 euro, entro cui valutare la permanenza o meno all’interno del regime forfetario? Anche in questo caso, in assenza di elementi certi sul tema, non è possibile fornire una risposta esatta. Ipotizzando che venga confermata l’interpretazione per cui i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di quote di uno studio associato costituiscono redditi da lavoro autonomo, è ragionevole attendersi che tali proventi rilevino anche ai fini della verifica del rispetto della soglia di cui alla lett. a), comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 in materia di forfettario. Se così fosse, si aprirebbero importanti considerazioni in merito alla convenienza di tale regime. A titolo esemplificativo, se il prezzo incassato dalla cessione della quota fosse di significativo importo (ad esempio superiore a 50.000 euro) ed il professionista cedente intendesse continuare l’attività professionale emettendo fatture per le prestazioni eseguite, avrebbe a disposizione un margine di “soli” 35.000 euro per rimanere nella soglia di ricavi prevista attualmente per legge ed evitare di fuoriuscire dal regime l’anno successivo.

Inoltre, considerando che in questo tipo di operazioni il prezzo di cessione viene corrisposto in media in un arco temporale di circa 2,5 anni, occorrerebbe valutare l’entrata nel regime forfettario considerando con attenzione le tempistiche dell’operazione. Se, al contrario, venisse chiarito che la plusvalenza derivante dalla cessione di quote di uno studio associato costituisse reddito diverso, in quanto afferente alla sfera patrimoniale del professionista, allora, in linea teorica, quanto incassato dalla cessione non dovrebbe essere computato nel calcolo dei ricavi di cui di cui alla lett. a), comma 54 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014. Il tema del trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito della cessione delle quote di uno studio associato, sebbene sia stato oggetto della Riforma Fiscale, presenta ancora una serie di domande irrisolte, che, a loro volta, possono ripercuotersi in situazioni, come quella qui esaminata, caratterizzate da complessità operativa. Urge al più presto un intervento normativo/tributario risolutivo da parte delle autorità al fine di chiarire i dubbi interpretativi.

Immagine di copertina by Vittaya_25/Adobe Stock.

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