INTERVISTE
30 aprile 2026

Intelligenza artificiale e responsabilità professionale

Biancucci P.

L’intelligenza artificiale sta progressivamente ridefinendo i confini della pratica sanitaria, introducendo strumenti capaci di supportare diagnosi, pianificazione terapeutica e gestione dei dati clinici anche in ambito odontoiatrico. Le recenti evoluzioni normative, anche a livello europeo e nazionale, ribadiscono che tali sistemi devono configurarsi come strumenti di supporto e non come sostituti del giudizio umano. Alla luce dalla legge 132/2025, rivolgiamo qualche domanda all’Avvocato Chiara Longhin, esperta in campo sanitario e tra i cultori del diritto SIOF.

Avv. Longhin, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore odontoiatrico sta subendo una forte accelerazione. Quali sono le implicazioni legali che ne derivano?
Per inquadrare correttamente la questione, è necessario prendere le mosse dalla legge 132/2025 che dà attuazione all’AI Act. L’art. 7 configura i sistemi dotati di IA in ambito sanitario come un mero “supporto” nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica. Ne consegue che tali software, a prescindere dal loro grado di sofisticazione, rimangono degli strumenti di ausilio a disposizione dell’odontoiatra, il quale conserva l’esclusiva titolarità della decisione clinica e ne rimane il responsabile.

È noto che i sistemi di intelligenza artificiale producono risultati in risposta agli input che ricevono. Quali sono le conseguenze nell’ipotesi in cui l’IA generi un errore? Chi ne risponde?
L’attuale quadro normativo è molto chiaro: l’odontoiatra è il titolare della decisione clinica anche quando si avvale di sistemi di IA. Di conseguenza, qualora l’odontoiatra validi un output dell’IA frutto di allucinazioni dell’algoritmo, l’errore diagnostico o terapeutico che ne discende sarà causalmente imputabile a lui e quindi sarà tenuto a risarcire i danni al paziente. È importante sottolineare che nemmeno un errore imprevedibile dell’IA può esimere l’odontoiatra dalla propria responsabilità.

Ciò significa che l’uso di sistemi di IA implementa la responsabilità in capo al professionista?
No, l’uso di sistemi di IA modifica il parametro della diligenza su cui viene valutata la condotta da cui è scaturito il danno. Qualificando l’IA come uno strumento al servizio del professionista e non come una “intelligenza minore”, il legislatore ha cristallizzato una visione antropocentrica dell’IA che impone al professionista nuovi obblighi di diligenza anziché nuove responsabilità. La sua diligenza sarà valutata anche con riferimento alla scelta e all’uso appropriato dello strumento dotato di IA. Dovrà dimostrare di aver usato il sistema secondo le istruzioni d’uso del produttore, monitorarne il funzionamento, correggere eventuali output errati e curarne l’aggiornamento periodico. Per l’odontoiatra significa operare in un contesto più regolamentato, in cui la compliance tecnologica diventa parte integrante della prestazione professionale.

L’uso di sistemi di IA in ambito odontoiatrico incide sull’informazione preliminare al consenso informato?
Assolutamente sì. La trasparenza è il fondamento del rapporto fiduciario moderno. Infatti, in armonia con quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge 219/2017, il legislatore ha disposto che il paziente ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di IA con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. L’informazione dovrà includere finalità, limiti e ruolo dell’IA nel processo diagnostico e terapeutico. Solo così l’informazione sarà “completa”. Non possono tuttavia sottacersi le difficoltà che connotano tale obbligo, da un lato in relazione alla capacità dell’odontoiatra di comprendere fino in fondo determinati meccanismi di funzionamento dell’IA e trasferirli al paziente, dall’altro in relazione alla capacità del paziente di recepire tali informazioni.

Ci sono implicazioni anche in tema di protezione dei dati?
Ovviamente sì. L’odontoiatra tratta categorie particolari di dati come quelli relativi all’età, al sesso, i dati biometrici e quelli relativi alla salute. Quando utilizza sistemi di IA in ausilio alla diagnosi o al trattamento terapeutico deve verificare che il fornitore dell’IA offra determinate garanzie in merito alla riservatezza dei dati, al loro utilizzo solo per le finalità per le quali sono stati raccolti e alla limitazione della loro conservazione.

In concreto, cosa dovrebbe fare un odontoiatra che si appresta ad usare sistemi di IA nel suo studio?
I suggerimenti utili sono quattro. Il primo: ripudiare l’idea di farsi sostituire dall’algoritmo continuando ad essere il centro di ogni decisione clinica. Il secondo: aggiornare il modulo del consenso informato, inserendo sufficiente riferimento all’uso di sistemi di IA, con linguaggio comprensibile. Il terzo: verificare che i contratti con i fornitori di software contengano clausole adeguate in materia di protezione dei dati, di utilizzo per le sole finalità per le quali sono stati raccolti e di limitazione della loro conservazione. Il quarto: mantenere sempre un atteggiamento critico verso gli output dell’IA, documentando le ragioni delle scelte cliniche, specie quando si discostano dai suggerimenti del software. E vorrei aggiungere un quinto che ritengo fondamentale: investire nella formazione. L’art. 24, comma 2, lett. f) della legge 132/2025 prevede che gli Ordini professionali promuovano percorsi di alfabetizzazione sull’IA, visto che è un requisito della diligenza qualificata e non un optional.

A suo parere ne vale la pena? Con tutti questi obblighi, forse sarebbe meglio rimanere ai metodi tradizionali?
Rimanere ai metodi tradizionali sarebbe un errore. Infatti, la valutazione del parametro della diligenza non investe solo la valutazione dell’errore generato dall’IA, ma parimenti l’errore che avrebbe sicuramente potuto essere evitato usando sistemi di IA. Non bisogna rinunciare all’uso dell’IA perché l’intelligenza artificiale, usata con competenza e consapevolezza, può davvero migliorare la qualità delle cure e ridurre i margini di errore. Il Diritto non sta vietando l’innovazione, sta solo chiedendo ai professionisti di governarla con responsabilità. Il paziente merita la migliore tecnologia disponibile, ma anche la garanzia che dietro quella tecnologia ci sia sempre un professionista competente, aggiornato e consapevole. Questa è la sintesi del nuovo quadro normativo, almeno fino a quando l’IA non diventerà un’entità senziente autonoma e indipendente.

Advertising
Advertising
Advertising
Advertising
Advertising

 

Copyright © 2026 management odontoiatrico Tutti i diritti riservati - P. Iva 09954760014
CREDITI