INTERVISTE
23 febbraio 2026

Chi è obbligato all’iscrizione al RENTRI e chi ne è escluso

Biancucci P.

Il RENTRI cambia concretamente il modo in cui imprese e professionisti gestiscono la tracciabilità dei rifiuti. La Dott.ssa Alessandro, segretario CAO Torino, ci spiega cosa sapere, tra obblighi, scadenze ed esclusioni.

Dott.ssa Alessandro, cos’è il RENTRI?
RENTRI è l’acronimo di “Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”, e rappresenta la nuova frontiera del ciclo di vita dei rifiuti pericolosi, eliminando progressivamente il cartaceo. È un sistema digitale nazionale italiano per gestire, monitorare e tracciare in modo elettronico tutte le informazioni relative ai rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti, per garantire maggior trasparenza e legalità.

Quando nasce il RENTRI e perché è stato introdotto?
Il RENTRI è stato istituito con il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 e si basa sull’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023 e in vigore dal 15 giugno 2023, che ne ha definito il regolamento e modalità operative. È stato concepito per superare le criticità del SISTRI, nato nel 2009 e abolito nel 2019, che si rivelò costoso, complesso e poco operativo, rendendo la tracciabilità efficace e meno onerosa, eliminando un gran numero di adempimenti cartacei e di ritardi. Con l’art. 6 del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135, il SISTRI venne formalmente soppresso e si pose l’esigenza di un nuovo sistema. Serviva trasparenza e controllo su scala nazionale della gestione dei rifiuti, fornendo dati aggiornati e coerenti in tempo reale alle Autorità in modo da allinearsi alle direttive europee sull’economia circolare (inclusa la Direttiva 2008/98/CE e i successivi aggiornamenti), che richiedono sistemi di tracciabilità efficaci e interoperabili.

Quali i principali obiettivi di questo sistema digitale?
Gli obiettivi principali sono essenzialmente 3:

  1. Migliorare la trasparenza e il controllo delle operazioni di produzione, movimentazione e smaltimento dei rifiuti in Italia.
  2. Semplificare gli adempimenti per imprese ed enti, riducendo errori amministrativi e costi operativi.
  3. Supportare politiche ambientali e il contrasto alla gestione illegale dei rifiuti.

Da chi è gestito?
Questa piattaforma digitale centralizzata è gestita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e interoperabile con altri sistemi (come le camere di commercio).

Per quali soggetti c’è l’obbligo di iscrizione al RENTRI?
In pratica, tutte le imprese organizzate in forma di ente o impresa che trattano, producono o gestiscono rifiuti pericolosi o specifici rifiuti non pericolosi sono soggette all’obbligo RENTRI, seguendo precisi scaglioni. I primi ad essersi dovuti iscrivere (dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025) sono stati i “grandi produttori”, enti con più di 50 dipendenti e i soggetti che gestiscono e/o trattano i rifiuti. Tra questi ci sono Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, comprese attività di recupero, smaltimento e gestione. Inoltre ci sono i produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale (servizio svolto per terzi), i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e i produttori di rifiuti non pericolosi rientranti nell’art. 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006: ad esempio quelli derivanti da attività industriali o artigianali con più di 10 dipendenti (soggetti a specifiche finestre temporali di iscrizione).

Anche gli odontoiatri, in qualità di liberi professionisti sono obbligati ad iscriversi al RENTRI?
In prima battuta sembrava di sì ma, con una svolta, o meglio con un chiarimento dell’ultimo minuto (in particolare con l’ultima legge di Bilancio), il legislatore ha esonerato una piccola platea, come i liberi professionisti. Storicamente, i soggetti non organizzati in forma di impresa, come il libero professionista puro, hanno goduto di alcune semplificazioni nel Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006). Infatti, il Testo Unico Ambientale prevede che per i rifiuti pericolosi prodotti da attività sanitarie, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico possa essere assolto attraverso la conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto.
Se un soggetto come il libero professionista era già esonerato alla tenuta del registro di carico e scarico, di conseguenza non è tenuto ad iscriversi al RENTRI, che serve a dematerializzare quel registro. Le ultime evoluzioni normative (come la legge di Bilancio 2026), nonostante spingano verso la massima tracciabilità dei rifiuti pericolosi, hanno creato quindi un distinguo tra i produttori NON inquadrati come Enti o imprese, vale a dire chi non è iscritto alla Camera di Commercio, e chi è inquadrato in forma societaria o ditta individuale iscritta in CCIAA, studio medico associato o clinica. Quindi, se l’attività sanitaria è svolta sotto forma di impresa (clinica, poliambulatorio, S.r.l) o ente, l’iscrizione al RENTRI è sempre obbligatoria secondo il regolamento RENTRI (D.M. 59/2023). Scadenza il 13 febbraio 2026.
Invece i produttori non inquadrati come enti o imprese NON hanno l’obbligo di iscrizione al RENTRI. Ci si può comunque iscrivere volontariamente e tanti professionisti lo stanno facendo, anche perché il trasportatore, che invece è obbligato a iscriversi al RENTRI, ha il formulario (FIR) elettronico con cui è più agevole interfacciarsi se si è iscritti. Rimane comunque l’obbligo per il professionista di assicurarsi che il trasportatore (che è obbligato al RENTRI) emetta il FIR (Formulario di identificazione del rifiuto) e di conservare la documentazione che attesti il corretto smaltimento.

Come viene gestito oggi il RENTRI?
Una volta entrati nella piattaforma, si compila, si trasmette e si conserva in formato digitale il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e i dati di tracciabilità legati alla movimentazione, trasporto e trattamento dei rifiuti. Sul sito RENTRI c’è un’ampia offerta formativa per capire come funziona la transizione. Il Decreto Milleproroghe 2026 ha posticipato al 15 settembre 2026 la possibilità di usare il FIR cartaceo parallelo a quello digitale senza sanzioni per errori di trasmissione. I nuovi registri devono essere vidimati digitalmente tramite il portale ufficiale RENTRI. Molti software gestionali hanno la possibilità, attraverso l’integrazione di API (Application Programming Interface) certificate di inserire sul proprio gestionale i dati e “dialogare” direttamente con il sistema ministeriale RENTRI senza dover inserire di nuovo i dati.

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