NORMATIVE
28 agosto 2025

Consenso/dissenso informato in odontoiatria

Biancucci P.

La questione del Consenso Informato era già nota all’inizio degli anni ’60 nei Paesi d’oltreoceano quando si attuavano principi di etica medica. All’epoca in Italia la fase informativa era spesso trascurata, in quanto la relazione medico-paziente di tipo paternalistico prevedeva un “consenso implicito” da parte del paziente. Con l’evoluzione verso un rapporto basato sull’alleanza terapeutica il consenso è stato normato il 31 gennaio 2018 con l’entrata in vigore della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Gelli-Bianco) contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

Come richiamato all’articolo 1 la Legge 219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.

Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”. La Legge sottolinea che “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”.

Consenso
Il testo della Legge disciplina le modalità in cui tale consenso informato può essere espresso: “il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. In ogni momento la persona può rivedere le sue decisioni.

Dissenso
Il rifiuto (non inizio) o la rinuncia (interruzione) riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti sanitari. “Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. E ancora “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali“. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza “il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”.

Il progressivo consolidamento del termine “consenso informato” ha prodotto una moltiplicazione di modulistiche, alcune troppo semplificate e altre talmente elaborate da risultare incomprensibili al paziente medio, ma quasi tutte carenti di punti importanti, come le alternative alle cure. Il consenso informato odontoiatrico è un documento che presuppone l’espressione di un’informazione corretta, chiara ed esaustiva resa dal professionista al paziente. La sua raccolta nella pratica quotidiana è fondamentale, in virtù del fatto che rappresenta un’adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento propostogli dal professionista tramite un’informazione esaustiva sulle sue condizioni di salute, nonché riguardo alle indicazioni, controindicazioni, limitazioni, alternative di trattamento e rischi connessi alla terapia stessa.

Il documento in nessun caso dovrà essere redatto in maniera generica o secondo un formato standardizzato, ma sempre personalizzato per ogni singolo paziente. All’interno del documento andrà illustrata in primis la diagnosi formulata a seguito della visita, dell’esame obiettivo odontostomatologico, fotografico, dei modelli/scansioni intraorali e delle eventuali indagini radiografiche. Successivamente sarà opportuno descrivere in maniera dettagliata le tecniche utilizzate, i dispositivi ed i materiali impiegati durante il trattamento. Altrettanta importanza rivestirà l’informazione da fornire al paziente riguardo le indicazioni, controindicazioni, rischi, complicazioni, vantaggi e svantaggi della terapia, nonché delle possibili alternative di trattamento da tenere in considerazione.

Il consenso informato è un atto di specifica competenza dell’odontoiatra e quindi non va assolutamente delegato a personale non medico come le ASO o gli addetti alle mansioni di segreteria. Deve essere completo e consapevole ed è onere di chi lo redige provare di aver adempiuto a tale obbligazione. Al paziente, in quanto persona, compete di decidere se accettare o rifiutare il trattamento proposto. Secondo recenti sentenze della Cassazione Civile, la violazione da parte del medico del dovere di informare un paziente può causare al medesimo un danno alla salute e soprattutto la lesione del diritto all’autodeterminazione.

Nel caso dei minori, il documento andrà sottoscritto da entrambi i genitori, in quanto esercenti la patria potestà o, in caso di genitori separati, dal coniuge affidatario. Qualora i genitori siano deceduti o siano stati entrambi privati della patria potestà, andrà firmato dal tutore legale. La sottoscrizione del consenso informato non esime l’odontoiatra da possibili profili di responsabilità professionale derivanti da errori di condotta tecnica. Quanto più complessa sarà la terapia contemplata, tanto più sarà necessario produrre piani di cura alternativi, di cui il paziente dovrà prendere visione poiché il consenso dovrà essere acquisito in modo tale da lasciare al paziente il tempo di accattare o rifiutare il trattamento illustrato. Inoltre nell’eventualità di un contenzioso medico-legale, il professionista dovrà essere in grado di provare, ex post, di aver fornito l’informativa completa, anche in merito alle alternative terapeutiche illustrate.

A tal proposito, nel caso in cui un paziente voglia effettuare un’azione di rivalsa verso il professionista o la struttura a causa di un’inadeguata o assente informativa, potrebbe asserire che, qualora fosse stato debitamente informato riguardo agli interventi da realizzare e dei relativi rischi, complicazioni ed alternative terapeutiche, avrebbe potuto rifiutare di sottoporsi alle terapie proposte. Un aspetto da non trascurare è la eventuale manleva assicurativa che è subordinata all’esistenza di un consenso, tanto che la maggior parte dei contratti di assicurazione sono allineati ad escludere la copertura, salvo riferirsi alle previsioni di legge.

Immagine di copertina by bakhtiarzein/Adobe Stock.

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