NORMATIVE
29 marzo 2024

Assicurazione per responsabilità professionale odontoiatrica

Nicola Di Gennaro

Il 1° marzo 2024, a distanza di quasi 7 anni dall’emanazione della legge Gelli-Bianco, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto attuativo “assicurativo” che, fra l’altro, indica i requisiti minimi delle polizze per le strutture e per gli esercenti le professioni sanitarie. La legge Gelli ha cambiato le regole della responsabilità civile professionale, assegnando la maggior parte degli oneri alle strutture sanitarie, prima solo in parte coinvolte nei procedimenti civili, e lasciando agli operatori i soli riconducibili a condotte gravemente colpose o dolose.

Si è trasferita buona parte dei costi dell’errore medico su chi fattura la prestazione, costringendo le strutture, grandi e piccole, a fare i conti con questa ulteriore voce di spesa, con conseguenti ricadute sulle tariffe delle cure e/o sui compensi previsti per i collaboratori. È inoltre divenuta obbligatoria la tipologia di polizza tipo claims made che garantisce la copertura anche di periodi precedenti non assicurati, nonché tutelati da compagnie non più operanti nel settore Medical Malpractice (MEDMAL) o che sono uscite dal mercato. Questa clausola costituisce nel complesso un vantaggio per il dentista, che però non deve dimenticarsi di rinnovare la propria polizza: infatti nel caso in cui questi dovesse ricevere una richiesta di risarcimento in un periodo non assicurato, anche per un paziente curato in un periodo assicurato, la compagnia rigetterà il sinistro negandogli qualsiasi tutela.

Attenzione anche a escludere garanzie per attività che non si intendono più svolgere, quali a esempio direzione sanitaria, medicina estetica, implantologia. Se infatti venisse avanzata una richiesta di risarcimento da parte di un paziente curato quando la polizza includeva la garanzia necessaria, ma successivamente all’eliminazione della condizione di tutela, il sinistro verrebbe respinto dalla compagnia in essere al momento della sua notifica; per il principio del claims made occorre infatti essere assicurati non tanto quando si esegue l’intervento ma quando il paziente lo contesta. Conformemente al principio claims made risulta inoltre necessario mantenere la copertura assicurativa anche una volta terminata l’attività professionale. La legge Gelli prevede al riguardo un periodo di “postuma”, che si attiva alla fine dell’attività pagando un premio alla cessazione della stessa. Questa copertura serve a tutelare per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Anche per la direzione sanitaria è applicabile il concetto di claims made e quindi, una volta cessato l’incarico presso una struttura, è importante verificare che nella propria polizza R.C. professionale o in quella analoga della struttura sia presente una postuma per il direttore sanitario. La garanzia postuma, se correttamente applicata, è un’ottima soluzione ma nasconde un’insidia: le compagnie assicurative infatti spesso fanno corrispondere la cessazione dell’attività con la cancellazione dell’iscrizione all’Albo professionale ma non sempre i dentisti si depennano dall’Ordine quando smettono di esercitare.

Con l’entrata in vigore della legge Gelli, tutte le strutture sanitarie pubbliche e private (studi professionali compresi), devono obbligatoriamente essere provviste di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), nonché provvedere a stipulare una polizza (R.C.O.) per la tutela del personale a qualunque titolo operante nel proprio ambito, sia dipendente che in regime di collaborazione libero professionale.

È quindi importante sapere che esistono due polizze obbligatorie:

  • la R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) che copre i danni a persone e cose;
  • la R.C.O. (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) che, integrando la tutela sociale INAIL, garantisce gli operatori della struttura.

La polizza R.C.T. a sua volta è costituita da due frazioni:

  • il ramo R.C. professionale che copre i danni ai pazienti conseguenti a malpractice;
  • il ramo R.C. di conduzione che tutela quelli causati a terzi (non necessariamente pazienti) per un evento verificatosi nel contesto ambientale in cui si opera.

Per portare alcuni esempi, la polizza R.C. per conduzione assicura il paziente che scivola in sala d’attesa, il furto da questi subito durante la sua permanenza nei locali dello studio, i danni da allagamento di appartamenti contigui per rottura di tubazioni. Spesso noi dentisti confondiamo la copertura R.C. professionale con quella R.C. per conduzione, poiché entrambe sono presentate genericamente dagli assicuratori come “Responsabilità civile per lo studio”, e quindi è sempre necessario verificare il contratto che ci viene proposto in relazione ai massimali di copertura.

Particolare menzione meritano gli Studi Associati, che agli effetti della Legge Gelli sono equiparabili a Società e quindi in caso di sinistro a essere chiamato è il Legale Rappresentante, che non sempre è dotato di una polizza personale adeguata. Se per esempio quello di uno studio associato che eroga prestazioni di implantologia è un ortodontista che, in quanto tale, ha stipulato una polizza personale R.C.T. che non contempla gli impianti, qualora pervenisse una richiesta danni allo studio associato a seguito di intervento implantare, si troverà non tutelato. È quindi necessario che ogni studio associato stipuli una polizza ad hoc, che preveda garanzie per tutte le tipologie di prestazioni eseguite nella struttura.

La scelta della polizza R.C. professionale richiede quindi attenzione e bisogna studiarne le clausole senza farsi condizionare dal prezzo. Questo vale per le strutture ma anche per l’odontoiatra che esercita in qualità di collaboratore: ma quale polizza assicurativa è opportuno stipuli un dentista non dotato di studio proprio? A “rigor di Legge”, qualora questi sia un collaboratore puro, potrebbe dotarsi di una polizza ad esclusiva garanzia della colpa grave. Personalmente però non opterei per questa scelta, orientandomi invece verso una copertura per colpa generica, perché diversamente non mi troverei tutelato in caso di azione da parte del paziente nei miei confronti.

Questa evenienza potrebbe verificarsi qualora la struttura non gestisca il sinistro: ne sono esempi i fallimenti e le chiusura improvvise, come purtroppo si è visto accadere recentemente. Peraltro riguardo la tutela in ambito sanitario, come in tutte le altre tipologie di assicurazione privata, dovrebbe valere la regola: più paghi e più sei tutelato. In realtà non è sempre così! Oggi sul mercato assicurativo italiano buona parte delle polizze R.C. professionale proposte ai dentisti libero-professionisti tutelano richieste di risarcimento danni anche per colpa lieve e quindi contemplano premi più alti rispetto alle polizze a sola copertura della colpa grave.

Il collaboratore puro quindi paga il corrispettivo che onorava prima dell’avvento della legge Gelli ma in caso di sinistro l’assicurazione oggi non lo assiste più. L’auspicata riduzione dei premi assicurativi per i collaboratori puri, conseguenza naturale della riduzione di responsabilità e quindi di rischio assicurativo, purtroppo non sta avvenendo. Intanto le ricadute della legge Gelli sull’odontoiatria sono quelle di una “tempesta perfetta” durante una navigazione: in caso di richiesta danni infatti la struttura richiede la partecipazione al collaboratore, il quale attiva la sua compagnia convinto di esserne tutelato, ma questa rigetta il sinistro in quanto non ravvisa colpa grave. La struttura pretende comunque un contributo economico dal collaboratore il quale si trova di fronte ad un bivio: accettare di contribuire di tasca propria per salvaguardare il rapporto con la struttura oppure rifiutarsi rischiando di comprometterlo.

Non dimentichiamo poi che prima di aprire il sinistro il collaboratore deve operare un’adeguata analisi del proprio coinvolgimento, onde evitare di vedersi in seguito disdettata la polizza per eccessiva sinistrosità (a riguardo il nuovo decreto attuativo fortunatamente limita le possibilità di recesso da parte della Compagnia). Infatti è oramai prassi consolidata per le strutture odontoiatriche che ricevono richieste di risarcimento, tentare di coinvolgere la totalità degli odontoiatri che hanno partecipato al trattamento clinico contestato: si sceglie di chiamare tutti per evitare di non colpire colui che ha effettivamente commesso l’errore!

Questa eventualità si sta imponendo anche in campo ortodontico, laddove non è raro che diversi operatori si avvicendino nella gestione di un medesimo caso. In questi frangenti il professionista può quindi decidere di non attivare la propria compagnia, con il rischio di ricevere in seguito un atto giudiziario vedendolo dalla stessa respinto in quanto in precedenza non coinvolta, oppure di aprire il sinistro per poi trovarsi disdettato per elevata sinistrosità, a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno un suo reale coinvolgimento diretto.

In buona sostanza a sette anni dalla sua entrata in vigore non ritengo che la legge Gelli abbia giovato all’Odontoiatria: a trarne vantaggio sono state solo le Compagnie che riscuotono molti premi per polizze a copertura globale ma molto spesso partecipano al risarcimento solo in presenza di colpa grave. Danneggiati sono in primo luogo i pazienti che vedono dilatarsi i tempi di risoluzione del contenzioso a causa del ricorso sempre più frequente a soluzioni giudiziali, laddove le compagnie dei collaboratori non partecipano alle iniziative conciliative pre-contenzioso. Danneggiate sono inoltre le Strutture, costrette quasi sempre a risarcire autonomamente il danno, ma anche gli odontoiatri collaboratori che non hanno beneficiato di diminuzione dei premi assicurativi, seppur con riduzione di responsabilità e che dovranno sostenere costi sempre più elevati per assicurarsi, a causa dell’indiscriminato tentativo di coinvolgimento da parte delle strutture.

Auspico si provveda quanto prima a riformare queste disposizioni legislative adattandole al peculiare contesto della nostra professione che, per tipologia di prestazioni e soprattutto per contesti di attuazione, si discosta profondamente dalle altre specialità mediche.

Immagine di copertina by rawpixel.com - Freepik

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