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07 settembre 2020

Fase 3: con la riapertura di congressi ed eventi l'Italia mette in sicurezza oltre 36 miliardi di PIL

By Patrizia Gatto



La Federcongressi ha divulgato in questi giorni ai propri soci un comunicato che mette in evidenza come lo sblocco degli eventi e dei congressi medico-scientifici in presenza, no solo sono un grande beneficio per il ritorno alla normalità formativa e all’incontro conviviale, un desiderio di tanti, ma anche una speranza per un settore della nostra economia italiana di grande valore in termini economici e umani per quanto riguarda il numero enorme di addetti impiegati in questo settore di cui si parla sempre troppo poco e anche in questo periodo segnato dal Covid-19. “Il Dpcm del 7 agosto – si legge nella nota - ha sbloccato dal primo settembre congressi ed eventi. Un segnale decisivo per la ripresa di un settore che impiega quasi 570mila addetti e che sta attraversando una crisi senza precedenti: l’emergenza Covid-19 ha cancellato il 70% degli eventi e dei congressi. Con il nuovo Dpcm è decaduta poi la sospensione prevista nel Dpcm del 17 maggio dei congressi nei quali è coinvolto il personale sanitario dando così la ripresa anche della formazione medico-scientifica in presenza”.
Una nota esplicativa dell’11 agosto scorso, sempre a cura di Federcongressi&eventi, ricorda chiarendo l’iter delle sospensioni e della riapertura.
Per quanto riguarda i corsi e i congressi in presenza medico-scientifici non sono più vietati dal 1 settembre 2020. La nota esplicativa, che qui riportiamo parzialmente chiarisce:

Il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 (convertito nella Legge 35 del 22 maggio 2020) all’art. 1, comma 2, lettera l) decretava la “sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza”. (Gazzetta Ufficiale n. 147 11 giugno 2020). Il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 (convertito nella Legge 74 del 14 luglio 2020) all’art. 1 comma 8 decretava che “È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Ossia, questo D.L. demandava alla Regioni la possibilità di emettere ordinanze che derogassero al divieto sancito in questo articolo. Ma nel frattempo, il 17 maggio 2020 veniva emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) che all’art. 1, comma 1), lettera v) recitava che “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolti personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale”. Tale divieto è stato prorogato con i D.P.C.M. successivi sino al 07 agosto 2020. Hanno fatto eccezione solo le regioni Veneto, Toscana e Marche che hanno predisposto specifiche ordinanze con le quali venivano consentite anche attività formative ECM ed eventi rivolti a personale sanitario.

Il nuovo D.P.C.M. del 7 agosto 2020 decreta la riapertura nazionale di eventi, spettacoli, manifestazioni sportive, congressi e manifestazioni fieristiche dal 1 settembre 2020. Dal 1 settembre anche le Regioni e Province Autonome che ancora non avevano aperto grazie alle Ordinanze Regionali. E’ importante ricordare che il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 ha prorogato l’Emergenza Sanitaria al 15 ottobre 2020. Lo stesso decreto indicava che entro 10 giorni dalla sua entrata in vigore sarebbe stato emesso un DPCM che avrebbe definito nel dettaglio tutte le attività. Da tale indicazione scaturisce il DPCM del 7 agosto 2020.

Ora per fare chiarezza:
• FORMAZIONE ECM IN PRESENZA: la lettera v) che nel D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e s.s.m.i. all’art. 1 comma 1) indicava come sospesi i congressi, le riunioni, etc in cui è convolto personale sanitario È STATA ELIMINATA e non ripresa in nessuna parte del nuovo DPCM 7 agosto 2020. Ne consegue che non esiste più il divieto.
• ALTRI EVENTI: all’art.1 comma 6 del D.P.C.M. 07 agosto 2020, gli eventi in generale sono citati in più punti: La lettera n) del comma 6 è quella che espressamente cita: spettacoli, congressi e manifestazioni fieristiche. N.B: nei protocolli viene specificato: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili.

Importante infine evidenziare che per i congressi e le manifestazioni fieristiche non c’è un numero assoluto di partecipanti: vale ciò che è scritto nei Protocolli, quindi “Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale”.
Le nostre redazioni e la Tueor servizi, che in questi anni ha portato avanti, insieme a tante altri colleghi, progetti formativi soprattutto residenziali, complemento essenziale alla formazione a distanza, si augura che con la solidarietà di tutti, relatori e formatori, congressisti e discenti, associazioni scientifiche, editori e aziende sponsor si possa ritornare arricchiti ed ottimisti a ricostruire un settore così importante per la pratica odontoiatrica in tempi di grandi evoluzioni scientifiche e tecnologiche, di cambiamenti organizzativi in cui la formazione e l’acquisizione di nuove competenze sono elemento di avanzamento umano, professionale ed economico indispensabile.