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22 maggio 2020

Contributi a fondo perduto: possono rientrare odontotecnici, laboratori e studi organizzati in forma societaria

By Redazione Management Odontoiatrico



A seguito della pubblicazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto Rilancio "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" , si evince chi la filiera odontoiatrica può beneficiare di molteplici agevolazioni tra cui anche i tanto desiderati contributi a fondo perduto. Grandi esclusi, commenta il Presidente dell’Ordine dei Medici, Filippo Anelli, sono i medici e gli odontoiatri che esercitano la libera professione, come si evince dal dettaglio che si riporta qui di seguito. Rimangono invece il Bonus Inps e le Casse Professionali. Diverso discorso invece per gli Studi Odontoiatrici organizzati in forma societaria, (soggetti che esercitano attività d’impresa) e i Laboratori Odontotecnici.

Ecco qui di seguito le misure previste per le micro e piccole imprese, che possono riguardare la categoria.

L’articolo 25 del D.L. introduce la possibilità, per i soggetti di minori dimensioni, di ottenere un contributo a fondo perduto commisurato alla perdita di ricavi dovuta all’emergenza COVID-19. Destinatari della norma sono i soggetti che esercitano attività d’impresa, lavoro autonomo e reddito agrario, titolari di partita IVA, con le seguenti esclusioni: - soggetti che hanno cessato l’attività entro la data di presentazione dell’istanza; - enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR; - intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR; - professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, lavoratori dipendenti e professionisti iscritti ad altra cassa di previdenza (diversa dalla Gestione Separata INPS) e lavoratori dello spettacolo, aventi diritto al bonus 600 euro previsto dal D.L. 18/2020.

Per poter richiedere il contributo a fondo perduto occorre il rispetto dei seguenti requisiti:
- aver avuto ricavi di cui all’articolo 85 TUIR, o compensi di cui all’articolo 54 TUIR pari o inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi (la somma dei due, se entrambi presenti, in forza di quanto già chiarito in occasione del D.L. 23/2020) del mese di aprile 2020 deve risultare inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Inoltre, il contributo spetta a prescindere dal fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019. L’ammontare del contributo è modulato in maniera differente a seconda del volume dei ricavi o compensi conseguito nell’esercizio precedente e, in particolare:
- soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente non superiori a 400.000 euro - contributo a fondo perduto = (fatturato e corrispettivi aprile 2019 – fatturato e corrispettivi aprile 2020) x 20%
- soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente superiori a 400.000 euro ma inferiori a 1.000.000 di euro - contributo a fondo perduto = (fatturato e corrispettivi aprile 2019 – fatturato e corrispettivi aprile 2020) x 15%
- soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente superiori a 1.000.000 di euro ma inferiori a 5.000.000 di euro - contributo a fondo perduto = (fatturato e corrispettivi aprile 2019 – fatturato e corrispettivi aprile 2020) x 10%. Il contributo a fondo perduto risulta comunque spettante nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.