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11 febbraio 2019

Dalla Legge di Bilancio spunti di interesse “anche dentale”

L’industria degli eventi e della Live Communication lancia un grido di allarme: servono aiuti concreti alle aziende e un piano di ripartenza
Milano, 27 aprile 2020: senza eventi, concerti, convention, congressi, fiere, il nostro Paese perde visibilità nel mondo, fatturato interno e mette a rischio una industry che raccoglie circa 570mila lavoratori.
Un grido d’allarme che arriva non solo dalle voci note di Tiziano Ferro, Vasco Rossi e Laura Pausini, ma soprattutto da agenzie, associazioni e imprese del mondo degli eventi, dei congressi e della Live Communication, che si sono riuniti sotto l’hashtag #ItaliaLive, un progetto che vuole portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni una grave crisi economica e sociale che sta attraversando il settore.

By Alfredo Piccaluga



Spigolando nella nuova legge l’esperto trae oggetto di riflessione e di pratica per professionisti.

La “flat tax” uno dei principali cavalli di battaglia di questo governo, alla fine non passa. Viene invece modificato il vecchio regime forfettario (c.d. “mini flat tax”, con ben pochi punti in comune con la proposta di legge) e dal 2019 si conteranno solo tre regimi opzionabili: ordinario, semplificato e forfettario (l’unico agevolato rimasto). È scomparso anche quello dei contribuenti minimi oltre agli altri già abrogati da tempo (come ad esempio il c.d. “forfettino”).
Cosa prevede quest’unica agevolazione? Innanzitutto non ci saranno più i limiti differenti in base all’attività esercitata ma tutti, professionisti e imprese con reddito fino a 65 mila euro, potranno usufruire dell’imposta sostitutiva del 15%. Vengono eliminate le condizioni preesistenti quali le spese per il lavoro dipendente e i costi sostenuti per i beni mobili strumentali sotto i 20 mila euro, mentre il regime resta precluso agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino a società di persone, associazioni e imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR (22/12/1986 n. 917).
In aggiunta non potranno beneficiarne coloro che controllano, direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazioni con attività riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Con finalità spiccatamente antielusive, la nuova norma introduce limiti alle persone fisiche che abbiano svolto e tutt’ora svolgano, in via prevalente, la propria attività verso il datore di lavoro, che la svolgano nei confronti di soggetti a quest’ultimo riconducibili o che lo abbiano fatto nei due precedenti periodi d’imposta.
Va infine ricordato che i beneficiari del regime forfettario con partita Iva saranno altresì esenti dall’obbligo di fatturazione elettronica e che, in generale, il 15% non viene calcolato sul totale del fatturato ma bensì su un apposito coefficiente di redditività.
L’adesione avviene con modalità diverse a seconda che si sia o meno in attività.
Nel primo caso, poiché si tratta di un regime naturale, non sarà necessaria alcuna comunicazione preventiva o successiva ad eccezione di quella da inviare telematicamente all’INPS, ogni anno, entro il 28 febbraio. Nel secondo si dovrà dichiarare l’attività avviata tramite il modello AA9/12, predisposto con fine unicamente anagrafico. L’ipotesi di uscita dalla fattispecie agevolata, disciplinata dalla circolare INPS del 3 gennaio 2019, prevede il ripristino del regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, alla domanda di uscita (da presentare non oltre il 28 febbraio) o alla perdita dei requisiti.
Le novità portate dalla manovra andranno a toccare i settori più disparati. A partire dal 2020 è atteso un aumento dell’IVA e delle accise mentre, riguardo gli immobili strumentali, è aumenta dal 20% al 40% la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni.
Rispetto al disegno di legge viene confermata la cedolare secca al 21% sui canoni dei contratti di locazione stipulati nel 2019 e riguardanti immobili fino a 600 mq (pertinenze escluse) di categoria C/1. Ciò non vale, tuttavia, per quelli sì stipulati nel 2019 ma che al 15 ottobre 2018 vantino un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti, per lo stesso immobile e interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. Le novità introdotte in materia di formazione del personale delle “imprese 4.0” riguardano le percentuali di agevolazione: 50% del limite massimo del credito d’imposta (rimasto 300 mila euro) per le piccole imprese, 40% per quelle medie e 30% per le grandi. Per il 2019 le percentuali cambiano anche per la detrazione IRPEF, la deduzione dall’imposta sul reddito delle società e delle somme investite nel capitale sociale di start up innovative o a vocazione sociale.
In caso di omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento, la definizione avverrà versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili. Dal punto di vista pratico sarà necessario inviare l’apposita dichiarazione non oltre il 30 Aprile 2019 e il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione prima del 30 novembre 2019 o in più rate.
Nel 2019 sarà attiva anche una nuova misura di sgravio contributivo totale per l'assunzione a tempo indeterminato dei c.d. “laureati eccellenti”. In particolare le categorie coinvolte sono: i giovani con meno di 30 anni in possesso di laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con 110 e lode ed entro la durata legale del corso di studi e con media non inferiore a 108/110; i dottori di ricerca che abbiano concluso tra il 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 il dottorato, rilasciato da università statali o private legalmente riconosciute, prima dei 34 anni.
Le risorse stanziate consentiranno di non versare per 12 mesi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail e con il limite massimo di 8 mila euro per ogni nuovo assunto nel 2019. L’esonero è riconosciuto anche per le assunzioni a tempo parziale, purché con contratto a tempo indeterminato e per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato che avvengano sempre nell’anno.
Restando in materia di lavoro e legislazione sociale si assiste ad un generale inasprimento delle sanzioni attuali: del 10% se la violazione riguarda la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore e del 20% in caso di violazione delle norme che regolano gli irregolari, i contratti di somministrazione, gli obblighi di comunicazione, la durata massima del rapporto e i riposi.
Queste raddoppiano se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è già stato colpito da sanzioni amministrative o penali per medesimi illeciti.
Contro gli infortuni sul lavoro entreranno in vigore fino al 2021 le nuove tariffe Inail per l’assicurazione obbligatoria e al 16 maggio 2019 i termini di pagamento, con unificazione delle prime due rate e diversi criteri di calcolo della tariffazione.

 

Articolo pubblicato sul Dental Tribune Italian Edition